Misure di prevenzione: revoca o modifica delle prescrizioni – competenza funzionale del giudice che ha emesso la misura (Cass. Pen. Sez. I – 39905/18)
4 Set 2018 | Sentenze
Misure di prevenzione: quale giudice è competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica dopo la novella al Codice Antimafia (L. 161/17)?
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, anche dopo le modifiche apportate all’art. 5 del D.lgs. n. 159 del 2011 c.d. Codice Antimafia dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica delle prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione spetta all’organo giurisdizionale che ha emesso il relativo provvedimento, pur se diverso dal Tribunale distrettuale.
A nulla rileva, infatti, che la richiesta sia successiva all’entrata in vigore della novella, atteso che la stessa non dà luogo ad un nuovo procedimento da attribuirsi alla cognizione del predetto Tribunale, ma attiene alla fase di esecuzione di un provvedimento già adottato, che resta disciplinata dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo a cura dell’Avv. Piera Varone
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 17 Luglio 2018 – 4 Settembre 2018, n. 39905
Presidente Mattei – Relatore Santalucia
RITENUTO IN FATTO
1.A.B. ha proposto istanza di revoca anticipata, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due, applicata con decreto del Tribunale di Agrigento (parzialmente riformato dalla Cote di appello di Palermo).
Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dopo aver rilevato preliminarmente che la richiesta è stata depositata successivamente all’entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, che ha modificato la competenza delle misure di prevenzione con attribuzione al Tribunale distrettuale di Palermo, e dopo aver osservato che la richiesta deve intendersi come nuovo procedimento successivo a quello conclusosi con l’emissione del decreto applicativo della misura.
2. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Agrigento, non è mutata la competenza a provvedere sulle richieste di revoca. E’ pur vero che secondo il novellato articolo 5 d. lgs. n. 159 del 2011 le proposte di applicazione delle misure di prevenzione devono essere depositate presso la cancelleria del Tribunale distrettuale, ma ciò non significa che il Legislatore abbia inteso demandare tutte le nuove decisioni in materia di misure di prevenzione, e in particolare quelle relative a procedimenti iscritti a seguito di proposte antecedenti il 19 novembre 2017, ai Tribunali distrettuali.
E’ pacifico invece che i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma saranno definiti dai Tribunali circondariali. L’ istanza di revoca ora in esame non introduce un nuovo procedimento, vertendo in tema di esecuzione di un provvedimento già adottato. Di ciò si ha conferma dalla chiara disposizione dell’articolo 11, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, che riserva la revoca o la modifica del provvedimento applicativo allo stesso organo dal quele è stato emanato. Il Tribunale di Palermo ha quindi rimesso gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p. Esso, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Agrigento.
Secondo quanto disposto dall’art. 11 d. lgs. n. 159 del 2011, dedicato all’esecuzione delle misure di prevenzione, la competenza sulle richieste di revoca o modifica del provvedimento applicativo spetta “all’organo dal quale fu emanato”, coerentemente al modello di giurisdizione esecutiva adottato dal codice di rito penale sull’idea che il miglior interprete delle ragioni di un provvedimento non può che essere l’organo che lo ha emesso, il quale dispone del più ampio bagaglio informativo sulla vicenda e può, pertanto, meglio decidere sulle sorti esecutive del provvedimento stesso.
Si tratta, all’evidenza, di una competenza di ordine funzionale a carattere derivativo, nel senso che l’individuazione dell’organo dell’esecuzione avviene per relationem, a seconda di quale organo abbia emesso il provvedimento applicativo della misura.
La disposizione dell’art. 11 d. lgs. n. 159 del 2011 non ha subito modifiche per effetto della novella introdotta dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, che ha concentrato, salve alcune eccezioni, la competenza nei Tribunali distrettuali. Infatti, il mutamento normativo non rileva, ai fini della decisione nel caso in esame, seppure la richiesta di revoca della misura sia successiva all’entrata in vigore della novella, atteso che essa dà luogo non già ad un nuovo procedimento che, al pari di quelli per l’applicazione della misura, andrebbe affidato alla cognizione del tribunale distrettuale, ma ad un procedimento di esecuzione.
E, come già detto, la competenza della fase esecutiva è attribuita per relationem in riguardo all’organo che ha emesso il provvedimento applicativo, sicchè essa non può che collegarsi al precedente assetto normativo, restando del tutto estranea al nuovo ordine.
2. Il conflitto negativo va dunque risolto a favore del Tribunale di Termini Imerese, a cui vanno trasmessi gli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, c.p.p.
PQM
Dichiara al competenza del Tribunale di Agrigento cui dispone trasmettersi gli atti.