Truffa contrattuale: responsabile il medico ospedaliero che indirizza i pazienti su visite private al posto di quelle offerte dal servizio pubblico (Cass. Pen. Sez. II – 44228/18)
4 Ott 2018 | Sentenze
Nel caso del medico che indirizza i pazienti su visite private (cd. intra moenia) in luogo di quelle offerte, anche tramite ticket, dal servizio pubblico, sussiste la fattispecie di truffa contrattuale ex art. 640 c.p.; in queste ipotesi, il raggiro idoneo ad indurre in errore il paziente può anche essere costituito da una non corretta o incompleta informazione sulle prestazioni offerte dal servizio pubblico.
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Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 settembre 2018 – 4 ottobre 2018, n. 44228
Presidente Davigo – Relatore Ariolli
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di C. A. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25/10/2017 dalla Corte di appello di Bologna con la quale, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, ha assolto l’imputata dal reato di abuso d’ufficio di cui al capo E) della rubrica e confermato la condanna per i restanti delitti di truffa aggravata alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed €1.500,00 di multa.
1.1. Con il primo motivo deduce l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata alla legge, l’errata applicazione della legge penale (artt. 131-bis e 640 cod. pen.), nonché il vizio di motivazione.
In particolare, premesso che all’imputata è contestato di avere indotto in errore i pazienti sul regime applicabile alle visite mediche per il rinnovo della patente, facendogli credere, contrariamente al vero, che la prestazione doveva essere resa in regime di libera professione e non in convenzione, evidenzia come nel periodo di effettuazione di tali prestazioni fosse entrato in vigore, con efficacia dal 13 agosto 2010 al 10 febbraio 2012, il comma 2-bis dell’art. 115 del c.d.s. che ha previsto per gli ultraottantenni la possibilità di rinnovare, con visita medica specialistica biennale, la patente di guida (categoria A, B, C ed E), con i relativi oneri a carico del richiedente (previsione, quest’ultima, tutt’ora vigente per gli ultrasessantenni o ultrasettantacinquenni in relazione a determinati veicoli). Quanto al significato della locuzione “con oneri a carico del richiedente”, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’esistenza di un dato normativo chiaro secondo cui tali prestazioni non erano esenti dal ticket (come del resto confermato dalla deposizione del teste qualificato E. B.), ha conferito prevalenza alla consuetudine operata nella struttura che ne escludeva la sottoposizione alla prestazione privatistica intra moenia, sulla scorta di disposizioni provenienti dalla direzione amministrativa e sanitaria (rispettivamente facente capo ai dottori R. e B.). Tale illegittima prassi, in quanto contraria a norme imperative e a quanto disposto nelle altre strutture italiane (a conferma di ciò si cita la deposizione del teste qualificato V.), avrebbe determinato – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale secondo cui l’imputata avrebbe dovuto comunque ottemperare in regime istituzionale – precise responsabilità di carattere amministrativo e contabile per la ricorrente in ragione anche del ruolo di dirigente e responsabile del modulo di neuropsichiatria riabilitativa, tenuto conto anche dell’assenza di un formale ordine interno emesso da un superiore gerarchico. Di conseguenza, la ricorrente non poteva agire diversamente temendo che la stessa ASL potesse agire e contestare il proprio operato, considerato anche che, pur avendo informato della questione il primario del reparto, nulla era stato previsto. La Corte territoriale, quindi, aveva omesso di indicare le ragioni per cui la ricorrente, quale responsabile di quel modulo, avrebbe dovuto derogare ad una norma imperativa dello Stato senza incorrere in possibili responsabilità amministrative e contabili.
Quanto, poi, alla sussistenza della truffa, nessun artifizio era esistente, posto che la ricorrente in tutti e cinque i casi in contestazione ha comunicato al paziente, prima dello svolgimento della visita, le ragioni che ne imponevano la prestazione a pagamento.
Parimenti è a dirsi riguardo il requisito dell’ingiusto profitto, stante l’esiguità dell’importo, dato di rilievo ai fini dell’esclusione sia dell’elemento oggettivo che soggettivo ovvero ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Inoltre, l’avvenuta esecuzione della prestazione rendeva non ingiusto il profitto, considerato che quanto dal paziente versato era il correspettivo dovuto per la visita medica svolta. La questione ineriva semmai al regime di pagamento applicabile per le visite per la patente degli ultraottantenni e alla mancata applicazione della modifica normativa alla struttura in questione. L’imputata, infatti, con la sua condotta non ha determinato la volontà contrattuale del paziente il quale sin dall’inizio intendeva sottoporsi a visita medica, bensì il regime da applicare alla stessa.
Nessun artifizio poteva ravvisarsi nel contatto diretto tra medico e paziente posto che le visite erano pubblicizzate dalla ASL con un volantino che conteneva anche il numero diretto della ricorrente. Quanto al pagamento effettuato direttamente nelle mani della ricorrente, era una evenienza possibile poiché le visite intra moenia venivano effettuate nel pomeriggio (al primo piano presso gli ambulatori medici) allorché lo sportello dedicato al pagamento diretto della prestazione (sito al primo piano e c.d. di front office) era chiuso. Il medico provvedeva poi il giorno successivo alla consegna per contanti. Pertanto, nessun raggiro era configurabile.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di truffa ed il correlativo vizio di motivazione. La Corte territoriale, infatti, non si era fatta carico di spiegare come l’aver ottenuto somme per poche centinaia di euro a fronte di un’elevata retribuzione percepita dalla ricorrente come dirigente medico, fosse dimostrativo dell’intento truffaldino (la c.d. finalità ingannatoria). Inoltre, aveva erroneamente escluso la rilevanza dell’errore su norma extra-penale, richiamandosi ad una prassi interna secondo la quale quel servizio era offerto in esenzione, omettendo, invece, di considerare le molteplici rationes che avevano indotto la ricorrente a discostarsi (in modo legittimo) da tale consuetudine, di talché l’errata interpretazione laddove vi fosse stata non si sarebbe potuta ritenere indice di arbitrarietà ovvero contrastante con il senso giuridico comune.
1.3. Con il terzo motivo deduce sia sotto il profilo della violazione di legge (artt. 194, comma 2, 125, comma 3 e 544, comma 1, cod. proc. pen.) che del vizio di motivazione, l’omessa corretta valutazione delle prove testimoniali indotte. In particolare, la sentenza impugnata aveva ritenuto più attendibili le dichiarazioni dei testi R. e B. (primario) rispetto a quelle dei testimoni B. (direttore generale dell’ospedale in epoca precedente ai fatti in contestazione) -P. e di B.-V., in assenza di alcuna motivazione sul punto. Il giudice del merito aveva omesso di indagare in ordine alla effettiva posizione dei soggetti esaminati, alle loro cointeressenza in ragione dei ruoli e delle funzioni rivestite all’interno della struttura ospedaliera, al fine di superare le contraddizioni evidenti in cui i testi R.-B. erano incorsi.
1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine alla corretta applicazione della norma di cui all’art. 640 cod. pen., avendo la Corte territoriale ritenuto integrata la truffa per ciascun episodio contestato e non, invece, ciascun episodio parte di un unico reato a consumazione prolungata.
1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, considerato che la pena base era stata stimata sopra il minimo edittale così come non contenuti erano stati gli aumenti per la continuazione non tenendo conto per un verso dell’esiguità del danno e per altro della circostanza che l’imputata, lungi dal valersi del diritto al silenzio, aveva con dichiarazioni spontanee cercato di chiarire la sua posizione.
1.6. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e di quelle generiche. La Corte territoriale a motivo della mancata concessione si era richiamata genericamente al fatto che “per la loro concessione non debba tenersi conto di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli”, ma nulla aveva motivato sulle ragioni che non avevano portato ad apprezzare gli indici positivi di cui si è detto al paragrafo precedente.
1.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo dell’omessa motivazione delle ragioni (“giustificati motivi”) per cui si è riconosciuta alla parte civile ASL una provvisionale immediatamente esecutiva, in assenza di motivazione relativa al danno ed al suo importo.
2. Con memoria depositata in data 16/4/2018 il difensore e procuratore della parte civile ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che i relativi motivi per un verso ripropongono, attraverso una critica di carattere generico, le medesime censure sollevate con l’atto di appello e con cui il giudice del gravame risulta essersi ampiamente confrontato e, per altro, introducono per la prima volta in sede di legittimità doglianze non sollevate con l’atto di appello e in quella sede proponibili.
In particolare, si osserva: a) come la Corte territoriale, a prescindere dal dato normativo applicabile, abbia individuato il disvalore della condotta in una omissione di carattere informativo relativa al fatto che la visita fosse possibile eseguirla anche in ambito pubblico e che l’impossibilità di procedere in tal senso fosse opinamento personale della ricorrente e non deliberazione della dirigenza sanitaria ed amministrativa. In ciò ravvisandosi dunque il raggiro. Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con specifiche argomentazioni su detta questione; b) il requisito dell’ingiustizia del profitto prescinde dalla sua o meno cospicua entità; c) l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. – che presuppone che l’illecito sia connotata da lievità in tutte le sue componenti – non è stata chiesta in sede di gravame; d) generico è il riferimento all’esiguità del profitto quale elemento decisivo ai fini dell’esclusione della truffa; e) il profitto è da considerarsi ingiusto in quanto la ricorrente con la sua condotta ha determinato la volontà contrattuale di eseguire la prestazione in intramoenia di pazienti che invece intendevano sottoporsi ad una visita compartecipata dal SSN; f) affrontato in modo esauriente è il tema delle modalità di pagamento e generica è la critica mossa nel ricorso; g) molteplici (indicati a pag. 8) sono gli indici da cui la Corte territoriale ha ricavato l’elemento soggettivo del reato; h) le doglianze mosse in punto di attendibilità dei testi R. e B. oltre che generiche sono state per la prima volta avanzata in sede di legittimità; i) la diversità dei soggetti passivi, i tempi diversi delle condotte e la necessità che l’atto di disposizione patrimoniale venisse preceduto da ulteriori artifizi e raggiri non consente di configurare un unico reato, ma più fattispecie delittuose unificate dal vincolo della continuazione; I) non vi è stata condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, ma la liquidazione motivata dell’intero nocumento cagionato.
3. All’udienza del 3/5/2018 i difensori sia della ricorrente che della parte civile costituita (Azienda Ospedaliero San’Anna di Ferrara) dichiaravano di aderire all’astensione proclamata dalla giunta delle Camere penali. Il Collegio, per l’effetto, rinviava il processo all’udienza odierna, disponendo al contempo la sospensione dei termini di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1.1. E’ anzitutto manifestamente infondata la censura relativa all’esercizio da parte del giudice del merito di una potestà riservata dalla legge agli organi legislativi, amministrativi o non consentita ai pubblici poteri (art. 606 lett. a) cod. proc. pen.). Il caso in esame evoca, infatti, una fattispecie del tutto differente, censurandosi la sentenza impugnata per avere il giudice del merito dato erronea prevalenza ad una consuetudine che avrebbe vietato il comportamento rispetto ad una norma imperativa che lo avrebbe imposto. Posto che la consuetudine ben può costituire fonte integrativa del precetto penale (ad es. il furto aggravato ai sensi del n. 7 dell’art. 625, comma 1, cod. pen.) ovvero operare in funzione scriminante (ad es. in tema di contravvenzioni contro l’ordine pubblico), laddove, in ipotesi, il giudice del merito abbia fatto erronea applicazione o richiamo ad essa, il vizio deducibile si tradurrebbe in una violazione di legge, ma non nel c.d. straripamento di poteri.
4.1.2. Parimenti manifestamente infondata ed inammissibile per assenza di specificità è la doglianza sollevata sia sotto il profilo del travisamento probatorio che della mancanza di motivazione in punto di responsabilità. Il giudice del merito, infatti, lungi dall’aver preso posizione sulla tematica relativa alla normativa applicabile alle visite per il rinnovo della patente di guida, concludendo per la correttezza della prassi seguita dalla ASL di Ferrara, ha invece incentrato il disvalore della condotta in una omissione di carattere informativo “in quanto nella rappresentazione offerta telefonicamente di volta in volta agli anziani che avevano prenotato la prestazione pubblica tramite CUP, od ai loro parenti, è appunto sempre mancata l’informazione fondamentale: che la visita era possibile in ambito pubblico, e che la impossibilità di eseguirla in tal modo era opinamento personale della dott.ssa C. e non deliberazione della dirigenza sanitaria od amministrativa”. E’ dunque in tale voluta e decisiva carenza informativa che la Corte territoriale ha ravvisato il raggiro, quale elemento costitutivo della truffa e ciò in aderenza con gli orientamenti di questa Sezione secondo cui in materia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato (ex multis Sez. 2, n. 28791del 18/6/2015, Rv. 264400). All’imputata si è dunque contestato di avere strumentalizzato il servizio pubblico e colto come occasione il disposto letterale della norma, che prevede oneri a carico del richiedente, per indirizzare i pazienti a proprio vantaggio economico verso le prestazioni professionali ìntramoenia. Era dunque su tale aspetto che doveva necessariamente incentrarsi la critica del ricorso, occorrendo che alle argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata venissero contrapposti rilievi idonei a scardinare il fondamento logico- giuridico delle prime. E non decisiva si rivela, dunque, la circostanza riportata a pag. 13 del ricorso secondo cui la ricorrente avrebbe – in tutti e cinque i casi in contestazione – comunicato in maniera puntuale al paziente, prima dello svolgimento della visita, le ragioni (modifica normativa) che ne imponevano una prestazione a pagamento. Asseverato dalle sentenze di merito è che i pazienti una volta prenotata con la ricorrente la visita secondo l’ordinario canale di esenzione, vennero da questa direttamente spostati in altro giorno ed orario compatibile con l’intramoenia, sul presupposto che la visita avrebbe dovuto essere pagata. Nulla risulta e né all’uopo soccorrono precise indicazioni della ricorrente ovvero gli elementi di processo allegati al ricorso, che l’informazione avesse ad oggetto anche l’opzione, caldeggiata ed osservata dalla struttura, di poter effettuare ancora quel tipo di visita in regime di esenzione. La circostanza che la visita prenotata con il CUP non sia stata disdetta e che la decisione di spostare le visite applicandovi il regime intramoenia non sia stata formalmente comunicata al primario o al responsabile amministrativo rende logica sul piano motivazionale la conclusione raggiunta dai giudici di merito che hanno attribuito a quel silenzio la valenza causale di raggiro posto che alla esclusiva iniziativa della ricorrente si deve il cambio di regime interno.
4.1.3. A nulla rileva, poi, l’entità – che si assume lieve – dell’ingiusto profitto che la ricorrente avrebbe percepito ai fini della sussistenza del reato di truffa: tale fattispecie richiede che in conseguenza della condotta sia derivato al soggetto passivo un pregiudizio di carattere economico; nel caso in esame questo è stato correttamente ravvisato tanto nell’esborso (non obbligato) sostenuto dal paziente che nel mancato introito ad opera dell’Azienda ospedaliera da parte dell’ASL. Trattasi di voci di danno aventi connotazione apprezzabile.
4.1.4. Inammissibile è, poi, la questione che tende all’applicazione in questa sede dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (in motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678). Non risulta che la ricorrente abbia proposto la questione dinanzi al giudice di appello, né nei relativi motivi di gravame, né a verbale di udienza nel corso della discussione. Né osta a tale conclusione la circostanza che si sia pervenuti all’assoluzione dell’imputata per uno dei reati contestati (l’abuso di ufficio), in quanto l’applicazione dell’istituto può essere chiesta al giudice di merito anche in via subordinata quale parziale accoglimento delle proprie conclusioni. Peraltro, il chiaro riferimento nella sentenza impugnata ad elementi negativi del fatto tratti dalla reiterazione della condotta, dall’intensità del dolo e dalla condizione di soggetti deboli delle persone offese, nonché dalla misura del risarcimento del danno all’immagine liquidato alla Azienda ospedaliera (quale persona danneggiata dal reato), dà implicitamente conto dell’assenza di profili di particolare tenuità dell’offesa.
4.1.5. Non pertinente, poi, ai fini della sussistenza del requisito dell’ingiusto profitto, è la circostanza che la prestazione sia stata comunque resa. La natura “ingiusta” del profitto, infatti, va ravvisata nella stipulazione del contratto dovuta all’omissione informativa circa la possibilità di eseguire la visita con il semplicepagamento del ticket, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle relative prestazioni. Il contratto conserva, pertanto, causa illecita, in quanto la volontà di uno dei due contraenti è viziata a seguito di raggiro.
4.1.6. Inammissibile, infine, è la doglianza relativa alle modalità di svolgimento e di pagamento delle visite. Al riguardo, le decisioni di merito hanno concordemente escluso che vi fosse una prassi, nel senso di una condotta di carattere abituale, che consentisse al medico di ricevere il pagamento delle visite effettuate in orario di chiusura degli uffici, sussistendo, al contrario, un espresso divieto regolamentare. Peraltro, si è anche evidenziato che nelle ipotesi oggetto di contestazione la trasmissione del denaro non avvenne, od avvenne assai tardivamente e dopo la contestazione disciplinare e “parimenti a corredo non avvenne mai la segnalazione della cancellazione della visita istituzionale prenotata per il tramite del CUP e della visita in libera professione, per la contabilizzazione stipendiale”. La Corte di merito ha poi passato in rassegna le censure specificamente mosse a proposito di ciascun episodio (vedi pagg. 11-13 della sentenza impugnata), evidenziando come le prospettazioni difensive non valessero ad escludere l’esistenza del presupposto fattuale delle condotte e, quindi, l’operato raggiro. Di conseguenza, le censure mosse sul punto dalla ricorrente finiscono per prospettare una valutazione delle prove diversa e più favorevole rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputata in ordine agli episodi di truffa ascrittole. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
4.2. Inammissibile poiché generico è il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo. La ricorrente, infatti, non si confronta sul punto con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata a confutazione dei relativi motivi di appello (vedi in particolare pag. 8 della decisione). E’, infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Rv. 260608). Non è, pertanto, sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della doglianza, prospettare in questa sede la validità della tesi prospettata in appello, ma occorre criticare le ragioni spese dal giudice di merito per confutare tale ipotesi difensiva. Peraltro, per completezza, va anche evidenziato che la censura, nella parte in cui tende all’esclusione del dolo sul rilievo che l’imputata percependo un’elevata retribuzione non avrebbe avuto interesse a commettere delle truffe per somme esigue, muove anche da un assunto del tutto generico che, per un verso, non assurge a massima di esperienza in quanto smentito dalla prassi giudiziaria e, per altro, è recessivo rispetto alle ulteriori modalità della condotta declinate dai giudici di merito dimostrative dell’intento truffaldino, a prescindere dal numero dei casi accertati.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso in ordine alla corretta valutazione delle fonti di prova, con particolare riguardo alla valenza delle dichiarazioni rese dai testi R. e B. Al riguardo, va ribadito il principio secondo cui è precluso alla Corte Suprema esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. 6, n. 14054 del 24/3/2006, Rv. 233454). Inoltre, quanto poi al giudizio di attendibilità dei testi di accusa, la censura è inammissibile poiché non sollevata specificamente nei motivi di appello, non potendosi dedurre con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Inoltre, dalla lettura delle decisioni di merito non emerge che si sia compiuto una sorta di “atto di fede” rispetto al dichiarato dei testi d’accusa, le cui propalazioni sono state comunque confrontate con le altre fonti di prova emerse e ritenute attendibili sulla scorta della loro reciproca convergenza e di altri elementi di conferma. Anzi, la stessa Corte di merito, a pagina 7-8 della sentenza, risulta essersi fatta carico di escludere che i possibili e generici attriti esistenti tra la ricorrente ed i testi d’accusa R. e B. abbiano inficiato le loro dichiarazioni. Infine, va ribadito come nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, soprattutto allorché non strettamente pertinenti all’esegesi propugnata dalla ricorrente per come smentita dai giudici di merito che hanno ravvisato l’illiceità della condotta tenuta dalla imputata esclusivamente in ragione di un’omissione informativa (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107).
4.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso in punto di esclusione dell’ipotesi della truffa a consumazione prolungata.
Ricorre tale ipotesi, infatti, quando le erogazioni – ai danni di un medesimo soggetto – siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente (sul tema, vedi Sez. 5, n.32050 dell’11/6/2014, Rv. 260496; Sez. 2, n. 53667 del 2/12/2016, Rv. 269381).
Nel caso in esame, invece, anche a voler prescindere dalla diversità dei soggetti passivi del reato, l’atto di disposizione patrimoniale risulta preceduto da artifizi e raggiri ulteriori rispetto a quelli realizzati in precedenza, con la conseguenza che si viene così a realizzare, di volta in volta, un nuovo ed autonomo reato, semmai unificato dal vincolo della continuazione, potendosi ricondurre le diverse violazioni ad una deliberazione anticipata di carattere unitario (come correttamente avvenuto avendo i giudici di merito applicati l’art. 81 cpv. cod. pen.).
4.5. Manifestamente infondato è anche il motivo articolato in ordine al trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, si è anche evidenziato come la pena base sia stata determinata in misura sostanzialmente pari al minimo edittale, tenuto conto che il fatto presenta un maggiore disvalore a causa della particolare qualifica della ricorrente, condizione che avrebbe imposto, peraltro, la contestazione della circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., ma pur sempre apprezzabile nell’ambito del giudizio ex art. 133, comma 1, cod. pen. Quanto, poi, al comportamento processuale dell’imputata, l’assenza di rilievo trova adeguata motivazione, essendosi evidenziato come la condotta processuale improntata al legittimo esercizio del diritto di difesa (estrinsecatosi nel chiarire, seppur non attraverso l’esame dibattimentale, le proprie ragioni) non comporta di per sé il riconoscimento di aspetti premiali.
4.6. Inammissibile è anche il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
4.6.1. Quanto al primo aspetto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Nel caso in esame si è fatto motivatamente riferimento ad una pluralità di indici ostativi relativi tanto alle modalità della condotta che alla gravità del fatto, a fronte, peraltro, di un motivo di appello essenzialmente generico sul punto (essendosi indicato il comportamento processuale ritenuto correttamente recessivo dalla Corte di merito).
4.6.2. Riguardo all’attenuante comune del danno di speciale tenuità, la doglianza è inammissibile poiché la relativa richiesta non venne sollevata con i motivi di appello (vedi pagg. 98-99).
4.7. Inammissibile è, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso in ordine al “vizio di motivazione e provvisionale”.
4.7.1. Anzitutto va ribadito che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054).
4.7.2. Inoltre, la Corte di merito lungi dall’aver concesso una provvisionale immediatamente esecutiva, ha invece proceduto alla liquidazione in via equitativa del danno risarcibile subito dall’ente pubblico (ravvisato nel pregiudizio all’immagine), dando conto dei parametri di fatto da cui è originato il fatto costitutivo del diritto e le ragioni sottese alla sua quantificazione che tengono conto della diffusione della notizia pregiudizievole nel limitato ambito della cerchia micro-sociale dei pazienti e della sua diffusione nella comunità locale. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/6/2013, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del giudizio sostenute nel presente grado dalla parte civile Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA.