• Reati urbanistici e paesaggistici: il giudice non può ordinare la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi pronunciando sentenza di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (Cass. Pen. Sez. III – 48248/2018)

    23 Ott 2018 | Sentenze

    In materia di reati urbanistici e paesaggistici, disciplinati  rispettivamente dall’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004, il giudice penale può ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi o la demolizione dell’opera abusiva solo in caso di  pronuncia di condanna ex art. 533 c.p.p.

    Ne deriva che – afferma la Terza Sezione della Suprema Corte – è illegittimo l’ordine imposto dal giudice penale sulla base di una sentenza che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. poichè, nonostante sia accertata la responsabilità a carico dell’imputato, non si ritiene configurata la condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004.

    Articolo a cura dell’ Avv. Piera Varone

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    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 maggio 2018 – 23 ottobre 2018, n. 48248

    Presidente Savani – Relatore Macrì

    RITENUTO IN FATTO

    1,Con sentenza in data 25.1.2016 il Tribunale di Bari ha assolto V. A. dai reati ascrittile – capo A), art. 31, comma 1 e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 avente ad oggetto l’ampliamento di un preesistente torrino scale di mq 3 con m 2,45 di altezza, divenuto un vano di mq 14 circa con m 2,45 di altezza, e capo B), art. 142, 146 e 181 d. Lgs. 2/2004 per aver realizzato l’opera in zona vincolata paesaggisticamente dal PUTT/P (piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera di giunta regionale n. 1748 del 15.12.2000), in assenza di nulla osta; entrambi accertati in Bari il 4.2.2011 -, perché non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli art. 41 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004.

    2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputata deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per errata applicazione degli art. 41 d.P.R. 380/2001 e 181 d.Lgs. 42/2004. Ritiene che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 assurga a prius logico e giuridico rispetto all’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    3. Il ricorso è fondato. L’art. 181, comma 2, d. Lgs. 42/2004 stabilisce che con la sentenza di condanna per il reato paesaggistico viene ordinata la rimessione in pristino, mentre l’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 prescrive che con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 del medesimo testo normativo viene ordinata la demolizione dell’opera.
    Orbene, nella sentenza impugnata, il Giudice ha ordinato genericamente la rimessione in pristino, espressione ricomprensiva anche dell’ordine di demolizione, non all’esito della condanna, ma di una pronuncia definita di assoluzione, in realtà di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

    Come chiarito da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 13681/16, Tushaj, si tratta infatti di una pronuncia che accerta l’esistenza di una causa di non punibilità che costituisce una figura di diritto penale sostanziale, giustificata dal perseguimento di finalità connesse ai principi di proporzionalità ed extrema ratio: lo scopo primario è infatti quello di espungere dal circuito penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e dunque neppure la necessità d’impegnare i complessi meccanismi del processo.

    Ancorché nella sentenza impugnata vi sia stato un accertamento di responsabilità, ciò nondimeno non si ritiene configurata la condanna (neanche,ovviamente, nell’ipotesi equiparata della sentenza di patteggiamento), ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa.

    Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Si vedano per decisioni su casi analoghi, in tema di prescrizione e messa alla prova, Sez. 3, n. 51010/13, Criscuolo, Rv. 257916, secondo cui in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 d. Lgs. n. 42/2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (nello stesso senso anche le successive n. 50441/15, Franchi, Rv 265616 e n. 37836/17, PG in proc. Catanzaro, Rv. 270907); nonché n. 39455/17, PG in proc. La Barbera, Rv 271642, secondo cui l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione.

    La giurisprudenza è consolidata nel qualificare questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna (si vedano per un’ampia ricostruzione del tema, ex plurimis, proprio le sentenze citate), con la conseguenza che in mancanza di tale specifica sentenza, il relativo potere di disposizione rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale.

    Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., l’ordine impartito va eliminato.

    P.Q.M.

    annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di remissione in pristino, che elimina.

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