• Misure cautelari reali: la mancata richiesta di riesame non preclude il diritto all’appello ex art 322-bis c.p.p. anche in assenza di fatti sopravvenuti (Sez. Un. Pen. – 46201/2018)

    11 Ott 2018 | Sentenze

    Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono state adite per rispondere al seguente quesito: “Se la  mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento  applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il Tribunale del Riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura”.

    Con la sentenza che segue, dopo un’attenta analisi dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, si è stabilito che anche in caso di mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, non è preclusa la possibilità di proporre appello ex art. 322-bis c.p.p.. La richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, è ammissibile.

    Articolo a cura dell’ Avv. Piera Varone

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    Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 31 maggio 2018 – 11 ottobre 2018, n. 46201

    Presidente Carcano – Relatore Petruzzellis

     

    RITENUTO IN FATTO

    1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di M. D. e M. F., quali amministratori della società E. N. G., per i delitti di cui agli art. 4, 10-ter e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di C 3.133.738,94; l’esecuzione
    del provvedimento cautelare, emesso il 10 marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società E. N. s.r.l. ed alla società E. N. G. s.r.I..
    2. Con atto del 30 maggio 2017 quest’ultima società ha formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del provvedimento di sequestro, poiché ha rivendicato la propria estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministratori della E. N. s.r.I., compagine dalla cui scissione era sorta la società istante; tale scissione era stata eseguita mediante assegnazione alla nuova compagine del ramo di azienda inerente alla costruzione di edifici per conto proprio e di terzi, movimento terra e trasporto di rifiuti non pericolosi. Ciò, secondo
    l’istante, ha condotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, del tutto estraneo alle violazioni contestate.
    Ha rilevato inoltre che, a mente dell’art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nelle condizioni descritte, nessun vincolo di solidarietà passiva può sorgere in relazione al reato tributario, a carico della nuova compagine per le pregresse violazioni finanziarie della società originaria, con correlata  impossibilità di imporre il vincolo alla società estranea al rapporto giuridico richiamato.
    L’istanza è stata respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto alla data di imposizione del vincolo, che potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari.
    3. La società istante ha quindi proposto impugnazione ai sensi dell’art. 322- bis cod. proc. pen., avverso il citato provvedimento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con la pronuncia emarginata, sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro, debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si segnala la mancata attivazione nei termini. Secondo i giudici, nella situazione di fatto descritta, si sarebbe verificata una preclusione processuale alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento, per effetto del decorso del termine per impugnare l’atto impositivo, con il rimedio processuale specifico.
    4. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 3, e 322-bis cod. proc.
    pen.. In particolare, si contesta la legittimità della valutazione di inammissibilità del gravame, facendo leva su quanto contrariamente concluso da pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (e, segnatamente, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117), contrastate da decisioni delle sezioni semplici di segno opposto, che, nel superare la difforme interpretazione, non si confrontano con tale principio di diritto.
    Con memoria depositata nei termini, la difesa ha reiterato le proprie deduzioni e ha richiamato una recente pronuncia delle sezioni semplici di questa Corte (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 2017, Gambini, Rv. 269086) che, in linea con quanto espresso in precedenza, ha escluso la presenza di preclusioni processuali, derivanti dalla mancata proposizione dell’istanza di riesame.
    5. La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura, ha rimesso il procedimento alla cognizione di questo Collegio, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. La questione di diritto per la soluzione della quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento  applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura”.
    2. Si deve osservare che le Sezioni Unite sono state già chiamate a risolvere questioni attinenti alla individuazione di conseguenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo alle  misure reali, che a quelle personali, ed in entrambi i casi hanno concluso nel senso della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice della cautela, volte alla revoca delle misure. Ci si riferisce, nello specifico tema delle misure reali, alla già citata pronuncia Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117 con la quale si è stabilito il principio in forza del quale la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti; con l’ulteriore specificazione che l’unico effetto delimitativo del petitum è rapportabile alla possibilità di proporre motivi già dedotti in sede di riesame, posto che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la formulazione di istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si sia già pronunciato il giudice in sede di impugnazione, con decisione del giudice del riesame o della Corte di legittimità.
    Analogo principio è stato fissato, in tema di misure cautelari personali, con la sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 (in senso conforme anche, Sez. U, n.12 dell’08/07/1994, Palumbo e Sez. U, n. 13 dell’08/071994,
    Pirro) che ha precisato che «il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione – quanto all’accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari – nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, cod. proc. pen.. Ed invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue che le pronunzie in esame – se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate – spiegano un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto».
    Le richiamate decisioni risultano saldamente fondate sulle disposizioni testuali rispettivamente degli artt. 321, comma 3, e 299, comma 1, cod. proc. pen. che consentono alle parti, con previsione simmetricamente e testualmente riprodotta per entrambe le tipologie di provvedimenti, di sollecitare al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa valutazione, anche per fatti sopravvenuti.
    L’inciso impone di considerare, quindi, tale istanza come una sollecitazione a rimeditare gli elementi legittimanti il provvedimento restrittivo, sulla base delle osservazioni proposte dall’interessato dopo la sua piena cognizione, permettendo inoltre al pubblico ministero anche sulla base di una rivisitazione critica – in ipotesi determinata da successive acquisizioni, anche provenienti dalla parte, a seguito dell’ostensione alla stessa degli elementi fondanti l’intervento cautelare – una diversa considerazione sulla esigenza stessa di persistenza di tale misura.
    3. Nella giurisprudenza successiva si è invece ritenuto, ancorché in termini non univoci, che, nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia proposto riesame avverso la misura applicativa, non sia possibile impugnare il  provvedimento di rigetto dell’istanza di rivalutazione della legittimità genetica del provvedimento applicativo del vincolo reale. Le pronunce che hanno originato il contrasto, in realtà, richiamano un approdo interpretativo antecedente alla sentenza Romagnoli e non contrastano le argomentazioni espresse in quest’ultima pronuncia. Secondo tale diverso orientamento giurisprudenziale è inammissibile l’appello con il quale vengono dedotti per la prima volta motivi inerenti alla carenza delle condizioni previste dall’art. 321 cod. proc. pen. nel momento genetico della misura (Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003, Rv. 226353; Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007, Iannotta, Rv. 236602; Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, Grillo, Rv. 251783; Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli, Rv. 265303).
    Se è vero che la pronuncia del più alto consesso, come già chiarito, riconosce il diritto alla presentazione dell’istanza di rivalutazione al giudice emittente, pur se non si è proposto riesame, la giurisprudenza appena richiamata, esclude
    l’ammissibilità dell’appello avverso il provvedimento non favorevole, fondandosi sulla delimitazione dell’oggetto del gravame alla persistenza delle condizioni legittimanti il vincolo, e riserva il rimedio processuale inerente alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ed in particolare la contestazione relativa alla sussistenza del fumus del reato, alla fase del riesame, con la conseguenza di rendere intangibile tale valutazione anche per effetto della mancata proposizione del riesame nel termine previsto.

    La più risalente di tali sentenze (Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003, Rv. 226353), cui le successive si richiamano, è antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite Romagnoli, cosicché prescinde dalle sue argomentazioni e valuta che
    «il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, impugnativa che nella presente vicenda non risulta se sia stata esperita, mentre invece in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., gravame residuale in
    materia di sequestro preventivo, possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura; la proposizione, per la prima volta in sede di appello, o riproposizione (nei casi in cui il riesame sia stato esperito con esito negativo), di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all’art. 321 c.p.p., si traduce nell’inammissibilità del gravame».
    La successiva pronuncia (Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007, Iannotta, Rv. 236602) fonda le sue determinazioni oltre che sul richiamo alla precedente decisione, sulla previsione del termine di decadenza per proporre riesame, sulla
    natura dell’appello quale rimedio per far valere circostanze sopravvenute e preesistenti, ma conosciute successivamente. In termini sostanzialmente adesivi si muovono le decisioni del medesimo tenore cronologicamente più recenti (Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, Grillo, Rv. 251783 e Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli, Rv. 265303).
    4. Le decisioni da ultimo indicate non affrontano in realtà la questione della ammissibilità dell’istanza di revoca del sequestro al medesimo giudice procedente, fondata sulla base dei medesimi elementi di fatto già noti o preesistenti
    all’emissione della misura; l’indubbia proponibilità di tale istanza, secondo quanto si desume sia dalle disposizioni normative richiamate, che dai principi delle pronunce a Sezioni Unite cui si è fatto riferimento, deve  necessariamente condurre ad escludere che possa valutarsi inammissibile l’appello avverso i provvedimenti di rigetto.
    Per di più si deve rilevare che la conclusione dell’inammissibilità dell’appello viene logicamente connessa alla natura decadenziale del termine per proporre il riesame previsto dall’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., che, secondo la
    giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, non può che essere rigorosamente delimitata nei suoi effetti alla proposizione di quel mezzo di impugnazione ove, sulla base dei chiari richiami normativi già esposti, si ritenga possibile formulare al giudice che emise il provvedimento istanze fondate su fatti anche non sopravvenuti.

    5. Su tali basi ricostruttive questo Collegio ritiene che debba escludersi l’inammissibilità dell’appello cautelare ove l’istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame.
    La conclusione risulta il naturale sviluppo dei principi fissati nelle più volte richiamate sentenze a Sezioni Unite Buffa e Romagnoli che hanno già evidenziato il parallelismo tra revoca della misura cautelare personale e della misura cautelare reale sulla base delle seguenti argomentazioni:
    a. la definizione della revoca delle misure cautelari personali contenuta nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale;
    b. l’analoga e simmetrica formulazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. cui si è fatto cenno;
    c. l’identità di ratio dei due istituti (esigenza di una verifica costante in ordine alla correlazione della misura cautelare ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità).
    Pertanto, secondo la Corte, la sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità può essere verificata alla stregua di «fatti non sopravvenuti, intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del
    provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento».
    Sulla base di tale premessa ermeneutica, le Sezioni Unite hanno poi affrontato la questione specifica della cognizione del giudice d’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, con particolare riferimento alle considerazioni esposte dai fautori della opposta tesi, fondate  sull’elusione dei termini perentori previsti per l’impugnazione della misura e sul  possibile assorbimento del riesame nella revoca, qualora fosse riconosciuto ai due rimedi un medesimo ambito di operatività.
    Le Sezioni Unite hanno confutato la valenza di tali obiezioni osservando che revoca e riesame non si configurano come due cerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che impone di escluderne la sovrapponibilità in quanto:
    – il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura;
    – la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la
    sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi all’emissione della misura cautelare.

    L’unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali.
    Passando a comparare il mezzo del riesame con l’appello deve considerarsi la profonda differenza strutturale tra il primo procedimento, attivabile dinanzi ad un diverso giudice rispetto a quello che ha emesso la misura in termini temporali estremamente ristretti, al quale si può sollecitare anche la mera verifica del percorso valutativo del primo giudice monocratico, anche senza esporre specifiche censure, rispetto all’appello che, anche in tema di misure cautelari, mutua il principio dettato in tema di impugnazioni di merito di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e deve quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla base di specifiche deduzioni, alla cognizione in prima istanza del giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio strettamente devolutivo
    (principio quest’ultimo già sottolineato da Sez. Un., n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313).
    In considerazione della natura a sorpresa del provvedimento cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente ristretti per la formulazione del riesame, risulta conforme all’esigenza di garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e di iniziativa economica la possibilità di sollecitare, attraverso modi e tempi che consentono il più ampio dispiegarsi del confronto dialettico, una rivisitazione dei presupposti giustificativi al giudice emittente prima, e l’analisi di tale decisione al giudice dell’appello, successivamente.
    Inoltre, non appare irrilevante segnalare che la possibilità di una pronuncia di inammissibilità dell’appello, che risulta non espressamente evocata tra agli esiti dell’impugnazione tratteggiata dall’art. 322 bis cod. proc. pen., non può che inquadrarsi nell’ambito della previsione di cui all’art. 591 cod. proc. pen., contrariamente a quanto diversamente previsto per il riesame, ove tra gli epiloghi dell’impugnazione è specificamente indicata l’inammissibilità.
    Proprio ragionando sulla linea delle specifiche cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen. deve escludersi che la mancata proposizione di un autonomo procedimento di rivalutazione del vincolo – quale il riesame -, possa in alcun modo rapportarsi ad una rinuncia espressa all’impugnazione di cui all’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. attesa la natura sopravvenuta ed esplicita, quindi né antecedente né tacita, del negozio processuale abdicativo.
    Peraltro, perché la mancata attivazione del riesame possa intendersi come rinuncia all’impugnazione occorrerebbe riconoscere la perfetta sovrapponibilità dei rimedi che ne faccia inferire la duplicazione non consentita delle garanzie, condizione strutturalmente insussistente, che deve necessariamente valutarsi tale anche quanto ai suoi effetti.
    A ben vedere l’unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d’ufficio del tribunale preposto – che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi – o alla sollecitazione del controllo formale sull’ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento.
    6. La diversità strutturale delle due impugnazioni non consente quindi di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, non permettendo l’equiparazione di fatto, sottesa alle richiamate decisioni in termini di inammissibilità, tra tale condotta e la rinuncia all’impugnazione che sola potrebbe logicamente sorreggere la valutazione di inammissibilità dell’appello, alla luce delle tassative previsioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen.
    Del resto, lo stesso concetto di stabilità delle decisioni, anche cautelare, deve essere complessivamente ridefinito rispetto alle richiamate applicazioni, alla luce delle testuali previsioni normative. E, se non vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità del processo consacrato nell’art. 111 Cost., che tale preclusione attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte, non altrettanto può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente previsto e già rilevato in precedenti decisioni delle
    Sezioni Unite (sul punto Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191182-83; Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354).
    In particolare, al di là del termine di decadenza per la proposizione del riesame, l’unico effetto normativamente previsto, connesso all’esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso richiamo al decorso del termine per
    proporla, è ravvisabile nell’art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. in tema di richiesta di giudizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del termine preclude solo la proposizione del riesame, ma non concretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici. Del resto, incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono tollerarsi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
    Si è già ricordato, nella più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213, che nel processo penale non esiste l’istituto dell’acquiescenza; peraltro la creazione di una tale preclusione, derivante
    dall’inutile decorso del termine per proporre riesame, come acutamente osservato dall’accusa nel corso dell’udienza camerate, finirebbe col rendere asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate, e consentito al pubblico ministero, in capo ai quale permane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima dell’applicazione della misura, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    Deve quindi concludersi che la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908).
    Non a caso l’art. 648 cod. proc. pen. riferisce il concetto di giudicato solo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna, il cui carattere decisorio esige la specifica perimetrazione della loro stabilità; per contro le ordinanze, in quanto provvedimenti interni al procedimento, sono strutturalmente modificabili.
    7. La ricostruzione normativa rivela la sua coerenza nella materia delle misure cautelari. Bisogna infatti ricordare che tali provvedimenti posseggono una forza invasiva di diritti fondamentali, dettata dalla necessità di prevenzione, e solo per l’urgenza derivante dall’attuazione delle finalità preventive prescindono da un accertamento pieno ed in contraddittorio degli elementi che le giustificano; conseguentemente, risulta in linea con la tutela di valori di rango costituzionale, a garanzia della effettività della stessa, il riconoscimento della libera scelta inerente alla modalità dell’esercizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo giudice che ha provveduto ad emettere la misura, anziché attraverso l’attivazione di un controllo di un giudice terzo, da richiedere in termini estremamente ristretti e tassativi. A seguito dell’esercizio di tale opzione resta intangibile il diritto all’appello, la cui azionabilità generale, rispetto alle ordinanze in materia di sequestro preventivo è riconosciuto, senza alcuna preclusione, dall’art. 322-bis comma 1 cod. proc. pen..
    8. In conclusione, con riferimento al quesito posto dall’ordinanza di rimessione deve essere ribadito il seguente principio di diritto: “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.

    9. In applicazione di quanto precede e del principio sopra indicato, deve riconoscersi che nel caso di specie il tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento che ha rigettato l’istanza di
    revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa l’esigibilità dei crediti fiscali presso la società raggiunta dalla misura cautelare andava dedotta utilizzando il rimedio del riesame.
    Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio sull’appello proposto.

    P.Q.M.

    Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

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